IL CASO

Autore: Fabrizio Mauceri
ASSINEWS 305 – febbraio  2019    

Premessa
Le coperture di responsabilità civile sono normate dall’art 1917 del codice civile, che, tra le tante regole in esso contenute, stabilisce un principio fondamentale. Il principio di cui stiamo parlando è quello che limita la copertura assicurativa al rischio dedotto nel contratto.
Questa norma significa sostanzialmente che la polizza copre i danni dell’attività e/o del rischio e/o del prodotto descritto in polizza.
Questa interpretazione, confermata sia dalla dottrina che da una giurisprudenza costante, comporta la possibilità di assicurare solo una parte del rischio di cui è portatore l’assicurato.
Questo può essere fatto sia nell’interesse dell’assicurato che nell’interesse della compagnia. Ciò comporta ad esempio che un’azienda che commerci un numero elevato di prodotti chieda di essere assicurata per la RC prodotti solo per quelli cui abbia una specifica richiesta da parte di un suo cliente.

Come si comportano le compagnie
Consapevoli della portata dell’art. 1917 c.c. e del fatto che deve decidere l’assicurato che tipologia di rischio (quindi prodotto) voglia assicurare, nell’ambito della responsabilità civile del prodotto chiede all’assicurato la compilazione di un idoneo questionario informativo.
Le compagnie non chiedono mai, o quasi mai, l’attività derivante dalla iscrizione alla Camera di commercio.
I dati che a questa si riferiscono sono infatti spesso molto fuorvianti per varie ragioni. La prima perché il certificato di iscrizione può essere datato. La seconda perché questo può avere una descrizione omnicomprensiva che può amplificare il rischio (farlo sembrare più gravoso di quello che è).
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